La figura del broker di assicurazione è disciplinata all’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792: il broker, a differenza dell’agente di assicurazione, non ha vincoli di esclusiva con alcuna Compagnia e rappresenta il cliente assistendolo nell’individuazione delle sue esigenze, nel sottoporre i suoi rischi alle compagnie e nell’ottenere per lui le migliori condizioni del mercato.
Oltre a questo il broker deve fornire il proprio aiuto e la propria assistenza nei sinistri, agendo generalmente come filosofo e amico dei clienti che gli affidano i propri interessi.
European Brokers offre un servizio estremamente personalizzato per ogni cliente: creare valore ottimizzando il rapporto costi/benefici dei programmi assicurativi gestiti. Nessuna distanza con i nostri clienti, costante e continua disponibilità ad ascoltarli, seguirli, crescere insieme a loro. |