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Norme di Autoregolamentazione AIBA

NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AIBA
(in conformità al testo proposto dall’A.I.B.A.)

Le seguenti norme sono da considerarsi integrative e complementari rispetto alle norme del Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale dal quale derivano il carattere cogente e le sanzioni. Esse tuttavia possono essere oggetto di variazioni, sia per aggiunta di ulteriori norme, sia a causa di mutamenti nella prassi, negli usi e nella disciplina legislativa nazionale e/o internazionale dell’attività del broker.

DURATA DELLE POLIZZE

Il broker suggerisce al cliente la stipula di contratti di durata annuale ovvero provvederà ad inserire in polizza apposita clausola di rescindibilità annua. Tuttavia egli potrà assistere il cliente nella stipula di contratti pluriennali non rescindibili, ogniqualvolta ciò sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o dall’interesse del cliente, ovvero quando sia da quest’ultimo specificatamente richiesto.

INCARICO DI BROKERAGGIO

I rapporti fra broker e cliente saranno regolati da un incarico di brokeraggio.
Tale incarico sarà di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.
Tuttavia ove il broker si trovi a sopportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all’entità della mediazione, egli potrà proporre che l’incarico abbia durata massima triennale con possibilità alla sua scadenza di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze successive.
Quanto sopra non si applica ai rapporti con clienti pubblici. Nei rapporti con i potenziali clienti pubblici (amministrazioni aggiudicatrici), il Broker è invitato a contribuire alla diffusione di criteri di selezione che:
a) garantiscano un corretto confronto concorrenziale;
b) si basino su principi di ragionevolezza ed imparzialità;
c) privilegino la capacità progettuale ed i requisiti professionali rispetto alla dimensione
economica e finanziaria dell’impresa.

PASSAGGI DI PORTAFOGLIO

Nel caso di passaggio dell’incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

1) Le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico.
2) Le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico.
3) Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato ai punti 1 e 2 in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l’incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker subentrante.
Spettano comunque al Broker cessante, con incarico disdicibile ad nutum o senza incarico scritto, le provvigioni relative ai premi dei contratti annuali tacitamente rinnovati o dei contratti poliennali, da lui gestiti e scadenti nei trenta giorni successivi alla data della notifica della disdetta dell’incarico o di richiesta di trasferimento del contratto.
La “clausola Broker” eventualmente riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio può essere modificata su richiesta del cliente, dalla data di decorrenza dell’incarico del Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.
Nel periodo compreso fra la disdetta al Broker cessante e la scadenza del suo incarico, il Broker subentrante potrà avere contatti con gli assicuratori e potrà anche concludere affari, a condizione di retrocedere integralmente le commissioni al collega cessante.